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Servizio Autonomo Polizia Locale - protezione Civile

INFORMAZIONI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA

INFORMAZIONI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA

1. PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA   


Il pagamento puotrà essere effettuato nei seguenti modi:


A)    in contanti presso lo sportello della S.I.xT. S.p.A. con sede a Corato in Piazza XX Settembre, 32;

B)    sul C/C postale n. 1001756699 intestato a “SixT S.p.A. – Comune di Corato – Violazioni Amministrative e al C.d.S.”;

C)    versamento in favore di “SixT S.p.A. – Comune di Corato – Violazioni Amministrative e al C.d.S., a mezzo di bonifico bancario su IBAN: IT58I0760113400001001756699;

avendo cura di indicare, qualunque sia la modalità prescelta di pagamento, gli estremi identificativi del verbale o ordinanza a cui si riferisce il versamento. Qualora il pagamento venga effettuato con versamento sul C/C postale o con Bonifico bancario, si consiglia di far pervenire in qualsiasi modo presso il Comando di  Polizia Locale una copia della ricevuta di pagamento in modo tale da poter chiudere la violazione senza ulteriori conseguenze.

Nel caso il bollettino di C/C postale non sia già precompilato, occorre avere cura di indicare nella causale il numero di verbale, la targa del veicolo e la data dell'infrazione.


Il pagamento in misura inferiore, non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (Art. 389 Reg.).


N.B.: Verificare in primis che la sanzione amministrativa sia stata emessa dal Comune di Corato e non da altri Comuni o altre forze di Polizia.

Le cartelle esattoriali e sanzioni amministrative e disposizioni di leggi diverse dal Codice della Strada, anche se emesse dal Comune di Corato, vanno estinti con altri sistemi nelle stesse indicati.


Se avete dei dubbi scrivete a polizia.municipale@comune.corato.ba.it  -  pec: polizia.locale@pec.comune.corato.ba.it.



2. IMPUGNAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

A) RICORSO AL PREFETTO (stralcio articolo 203 C.d.S.)

Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette all'ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Per i verbali emessi dal Comando Polizia Locale di Corato, competente è il Prefetto di Bari.

B) RICORSO AL GIUDICE DI PACE (stralcio articolo 204 bis C.d.S.)

Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.. Per i verbali emessi dal Comando Polizia Locale di Corato, competente è il Giudice di Pace di Corato.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.


MODULISTICA DISPONIBILE:


 Scarica il modello per la domanda di ricorso
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SETTORE – RAGIONERIA / PERSONALE / TRIBUTI
ASSETTO DEL TERRITORIO, ARREDO URBANO ed AGRICOLTURA
SETTORE – LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PAESAGGIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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