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ICI/IMU
30 Maggio 2008
Proroga termine acconto ICI 2008 e modalità di versamento Proroga termine acconto ICI 2008 e modalità di versamento


                                  IL SINDACO


Informa i contribuenti soggetti all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che ai sensi del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008  (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 28/05/2008), a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8  e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del Decreto Legislativo 504/92 e successive modificazioni. E’ considerata parte integrante dell’abitazione principale ai sensi del vigente Regolamento Comunale,  una sola pertinenza purché censita in categoria C2 o C6 asservita di fatto all’abitazione principale, sempre che sia stata o venga segnalata all’Ufficio Tributi l’esistenza di tale vincolo pertinenziale.

L’aliquota ordinaria per il corrente anno è del 6 per mille.

L’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 è del 4,50 per mille con detrazione di € 120,00 su base annua.

Informa, altresì, i contribuenti  che entro il  16 LUGLIO 2008 (temine prorogato per il Comune di Corato con deliberazione di G.C. n. 79 del 29/05/2008) deve essere versato l’acconto pari al 50% della somma dovuta per l’anno 2008. Entro la stessa data è possibile versare in un’unica soluzione l’imposta complessivamente dovuta.

                Per il corretto adempimento del versamento dell’acconto ICI per l’anno 2008 i contribuenti devono attenersi alle seguenti indicazioni:

1.       il pagamento può essere eseguito utilizzando alternativamente:
a)         il  Modello F24 ordinario distribuito da Banche, Agenzie Postali e Concessionari per la Riscossione (sportello EQUITALIA E.T.R. S.p.A. di Corato nei pressi del Teatro Comunale), o scaricabile dal sito internet http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/ Non è possibile utilizzare il Modello F24 per versare le somme iscritte a ruolo e richieste a mezzo di cartella di pagamento, per I.C.I.  da avvisi di accertamento o di liquidazione;

b)         un bollettino di versamento in c/c postale n. 88636303 intestato al Concessionario EQUITALIA  E.T.R. SpA. – CORATO – BARI – ICI. Si precisa che il bollettino prestampato è stato recapitato al domicilio del contribuente dal Concessionario per la Riscossione. I contribuenti che ne fossero sprovvisti possono ritirarlo dall’Ufficio Tributi o dallo Sportello del Concessionario EQUITALIA - E.T.R. SpA messo in Via Petrella n.51 (di fronte Teatro Comunale);

2.    il versamento deve essere arrotondato all’unità di Euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

3.    è possibile compensare, anche per annualità diverse, l’I.C.I. a credito con l’I.C.I. a debito, l’I.C.I. a credito con la T.A.R.S.U. a debito e viceversa, presentando apposita istanza all’Ufficio Tributi prima dell’effettuazione della compensazione, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Ai sensi dell’art. 1 – comma 6 lett. b) della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), in caso di scioglimento, annullamento, divorzio, al coniuge non assegnatario dell’abitazione principale spetta l’esenzione “ICI prima casa” solo se non titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per i fabbricati la rendita risultante in catasto, base di calcolo dell’imponibile, deve essere aumentata del 5%.

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio 2008.

Per le aree fabbricabili per le quali è intervenuto recentemente l’accertamento con adesione del contribuente, il valore imponibile è quello definito con l’Ufficio Tributi.

L’importo fino a concorrenza del quale il versamento dell’I.C.I. non deve essere effettuato è pari a Euro 5,00 (cinquevirgolazerozero) per anno d’imposta. In nessun caso l’importo minimo deve essere inteso come franchigia.

                Informa, inoltre, che entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, va presentata la dichiarazione I.C.I. per gli immobili acquistati o ceduti nel corso dell’anno 2007, di quelli per i quali durante lo stesso anno si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

            Presso l’Ufficio Tributi di questo Comune sono in distribuzione gratuita i modelli di dichiarazione I.C.I., che sono, altresì, scaricabili da questo sito

L'ASSESSORE ALLA PROGRAM.FINANZ.          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            Massimo MAZZILLI                                     rag.Alfonso MODESTI

                                               IL SINDACO
                                             Luigi PERRONE
 


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TARSU/ TARES
ICI/IMU
Regolamento Generale delle entrate comunali
Regolamento accertamento con adesione
TOSAP
Addizionale Comunale IRPEF
Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Lampade Votive
TASI
Evasione fiscale
TARI
Ricevimento utenza
Regolamento definizione agevolata ex D.L. 93/2016
'Regolamento definizione agevolata ingiunzioni ex D.L. 34.2019'
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