Whistleblowing
Gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. decreto whistleblowing)
Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.
A seguito dell’entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 24 del 2023 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, apposite “linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
Chi può segnalare
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti: 1. dipendenti del Comune di Corato anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe); 2. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Corato; 3. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Corato; 4. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; 5. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Corato (ad esempio, componenti dell’O.I.V., del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Corato; 6. dipendenti in periodo di prova 7. persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Corato: - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali. - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.
Cosa si può segnalare
Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023. È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.
Canale interno di segnalazione
Il Comune di Corato, per la gestione delle segnalazioni interne whistleblowing ha aderito al progetto Whistleblowing PA, progetto nato dalla volontà di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, che ha messo a disposizione di tutte le PA un software, basata sul software GlobaLeaks, che permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e all’ulteriore personale eventualmente preposto a gestire l’attività, di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo.
Il segnalante accederà alla piattaforma attraverso apposito link posto in calce alla home page del sito istituzionale e potrà inviare una nuova segnalazione oppure accedere alla segnalazione già effettuata per monitorarne lo stato di avanzamento o per interloquire con il RPCT e l’eventuale altro personale preposto.
Il sistema prevede sia la possibilità di segnalazioni anonime che di segnalazioni riservate. Contestualmente all’apertura della segnalazione il segnalante ha la possibilità di scegliere se fornire la propria identità indicando il proprio nome, cognome ed un eventuale metodo di contatto alternativo alle comunicazioni via piattaforma. Se non fornita, il segnalante può a sua scelta decidere di comunicare la propria identità successivamente in fase di integrazione della segnalazione.
In ogni situazione in cui il segnalante abbia inserito queste informazioni a sistema, i riceventi hanno la possibilità di vedere se questa sia presente e la possibilità di richiederne accesso tramite un pulsante “Mostra”. Tali informazioni identificative del segnalante sono visualizzabili in una apposita sezione separata dai contenuti della segnalazione.
Una volta inviata la segnalazione, al segnalante verrà rilasciato un “key code” di 16 cifre, non riproducibile, che potrà utilizzare per accedere alla propria segnalazione nei termini sopra detti.
Canale esterno di segnalazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Divieto di ritorsione
Le persone che segnalano al RPCT, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC, oppure divulgano pubblicamente violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.
Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.
Le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.
Possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
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