L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale a sostegno della maternità concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS, ai sensi dell’art.74 della legge n.151 del 26 Marzo 2001. L’assegno spetta, per ogni figlio nato (oppure in adozione o affidamento preadottivo purché non abbia superato i 6 anni di età), alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso è possibile richiedere la quota differenziale). L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure in caso di adozioni o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati/adottati/affidati.
N.B. La domanda deve essere presentata al Comune, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, entro il termine perentorio dei sei mesi dalla nascita del figlio o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Per l’anno 2024 l’importo dell’assegno ammonta a 2.020,85 euro (404,17 euro per cinque mensilità), erogato in un’unica soluzione da INPS e il tetto dell’ISEE, oltre il quale non è possibile richiedere il beneficio, è fissato a 20.221,13 euro.
A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
L'Assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali.